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IN TEMA DI: MOLESTIE SESSUALI SUL LUOGO DI LAVORO

 

Integrano “giusta causa” di licenziamento le molestie sessuali realizzate da un dipendente ai danni di una collega. Le molestie sessuali sono infatti parificate alle discriminazioni; quindi è sufficiente per fondare il licenziamento che il comportamento del molestatore, indesiderato dalla persona che lo subisce, sia oggettivamente idoneo a ledere la sua dignità, non rilevando l’intenzione soggettiva dell’autore della condotta stessa .
(Corte d’Appello Firenze, Sez. lavoro, 14/01/2020)
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