L’allontanamento senza autorizzazione dal posto di lavoro da parte del lavoratore può dar luogo a un legittimo licenziamento disciplinare?
No.
Secondo una recente sentenza della Cassazione (Cass. sez. lav., 16 maggio 2016, n. 10015) bisogna distinguere tra il mero allontanamento e il diverso atto dell’abbandono del posto di lavoro. Tale differenziazione deve venire effettuata sulla base di una valutazione della c.d. definitività della condotta del lavoratore che, come è evidente, risulta attenuata nel caso di allontanamento rispetto al più grave e definitivo abbandono.
Nella fattispecie esaminata nella sentenza sopracitata, il lavoratore dipendente era stato licenziato poiché si era allontanato dal luogo di lavoro per un periodo di circa 10-13 minuti. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul caso, ha confermato che il fatto contestato non rientrava nella previsione contrattuale dell’abbandono del posto di lavoro, cui è ricollegata la massima sanzione disciplinare, “data l’esiguità dell’assenza (protrattasi per 10-13 minuti), le ragioni ad essa sottese (necessità di espletare esigenze fisiologiche), e la mancanza di concreta incidenza dell’allontanamento sul regolare svolgimento del servizio”, con la conseguenza che l’intimato licenziamento non poteva ritenersi legittimo.
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