Come noto, finalmente dal 4 maggio scorso è possibile presentare domanda per ottenere il Bonus Bebè. Capiamo innanzitutto di cosa si tratta.
L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, aventi un ISEE non superiore alla somma di € 25.000,00.
L’assegno, riconosciuto per un importo annuale, verrà corrisposto in quote mensili fino al terzo anno di vita del bambino (ovvero fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato).
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
- cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (quindi dal genitore che coabiti con il minore con il quale ha dimora abituale nello stesso comune);
- un ISEE relativo al proprio nucleo familiare non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.
Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare all’INPS una Dichiarazione Sostitutiva Unica (c.d. DSU).
La domanda, da formularsi entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare, deve venire presentata online all’INPS.
Al termine dell’istruttoria, che l’INPS provvederà ad aprire per valutare la sussistenza dei requisiti richiesti, il richiedente riceve un sms indicante l’esito di definizione della domanda presentata.
La misura dell’assegno di natalità dipende dall’ISEE, pertanto potrà ammontare:
- Alla somma annua di € 960,00 pari a circa € 80 al mese per 12 mesi con ISEE superiore a 7.000 euro annui ma inferiore a 25.000 euro annui;
- Alla somma annua di € 1.920 euro pari a circa € 160 al mese per 12 mesi, con ISEE inferiore ad 7.000 euro annui.
Tale pagamento verrà effettuato (a far corso dal mese successivo da quello di presentazione della domanda) dall’INPS direttamente al richiedente, tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata, purché intestati al richiedente.