Se un dipendente, durante il periodo di malattia, svolge piccole attività lavorative presso l’esercizio commerciale del figlio al quale si limitava a “dare una mano” (accogliere i clienti, abbassare la saracinesca dell’esercizio commerciale con dispositivo elettronico) può essere licenziato per giusta causa (c.d. licenziamento per svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia)?
No.
Secondo una recentissima sentenza (n. 21667 del 19.09.2017) della suprema Corte di Cassazione, il licenziamento per svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia deve ritenersi illegittimo qualora venga provata la compatibilità tra le attività prestate dal dipendente (accogliere i clienti, ecc…) e il recupero delle energie lavorative derivanti dalla patologia lamentata.
Se le attività svolte dal dipendente malato non ne ritardano la guarigione, risultando fra l’altro compatibili con le patologie dichiarate, non vi sono i presupposti per un licenziamento.
Al contrario, invece, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sarà idoneo a giustificare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, quando l’attività svolta dal lavoratore malato sia tale da far presupporre l’inesistenza della malattia o possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.