La cessione di un gruppo di lavoratori, senza beni materiali, può ricondursi alla disciplina del trasferimento di azienda?
Sì, ma solo in determinati casi.
Infatti, in materia di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., la giurisprudenza ha sempre incentrato la questione sul concetto di autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto; intendendo per “autonomia funzionale” la capacità del ramo ceduto di svolgere autonomamente le funzioni alle quali lo stesso era finalizzato.
Il requisito della preesistenza del ramo e dell’autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell’ambito dell’impresa cedente.
Pertanto, la cessione anche di soli beni “immateriali”, quali i singoli lavoratori, si potrà ricondurre all’art. 2112 c.c., solo qualora tali lavoratori risultino dotati di particolari competenze (know-how), che consentano la conservazione dell’identità funzionale del gruppo; così incombendo su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. – che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c. – fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività.