Ai fini del licenziamento, nel periodo di comporto (periodo durante il quale, in costanza di malattia, ai sensi degli art. 2110 c.c., il lavoratore ha diritto alla conservazione, nonché alla retribuzione), si considerano anche i sabati e le domeniche, nonostante siano giorni non lavorativi?
Sì.
Sul punto è recentemente tornata la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ribadito come ai fini del calcolo del comporto, è necessario tener conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere anche in questi, la continuità dell’episodio morboso (C.C., sez. lavoro n. 24/11/2016, n. 24027).
Quindi, ai fini dell’esatto conteggio del periodo di comporto, verranno computati anche i giorni non lavorativi e festivi infrasettimanali, rientranti nel relativo periodo di assenza.
Per chiarire, si può semplificare con un esempio: se il sig. Mario Rossi fosse stato in malattia da lunedì 30.01.2017 sino a venerdì 05.02.2017 con rientro il lunedì 06.02.2017, poiché l’ultimo giorno di malattia è caduto di venerdì e con ripresa lavorativa in lunedì, verrebbero considerati e conteggiati ai fini del comporto anche sabato 04.02 e domenica 05.02.2017, nonostante trattasi di due giorni non lavorativi.