menu

  • home
  • /
  • COMUNICAZIONI DATORIALI – RIFIUTO DEL LAVORATORE DI RICEVERLE

COMUNICAZIONI DATORIALI – RIFIUTO DEL LAVORATORE DI RICEVERLE

Domanda: cosa può fare il datore di lavoro se il lavoratore si rifiuta di ricevere una comunicazione ufficiale dell’azienda?

Premesso che secondo la Cassazione “esiste l’obbligo del lavoratore
subordinato di ricevere sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta”, al fine di evitare possibili contestazioni da parte del lavoratore che neghi l’avvenuta consegna o la legittimità della stessa, il
datore di lavoro deve adottare la seguente prassi la prassi:

1) il datore di lavoro, alla presenza di due testimoni (altri dipendenti, soci ect), convoca il dipendente consegnandogli la comunicazione e chiedendogli di controfirmarla per ricevuta con indicazione della data dell’avvenuta consegna;
2) se il lavoratore si rifiuta di controfirmare la comunicazione il datore di lavoro deve leggerne al lavoratore il contenuto;
3) il datore di lavoro deve, successivamente, far sottoscrivere una copia della comunicazione ai testimoni presenti (indicandone nome e cognome) che ne attestino la lettura alla presenza del lavoratore e la data.

A questo punto la consegna della comunicazione può dirsi perfezionata.
Per scrupolo si ritiene comunque opportuno per il datore di lavoro, soprattutto se si tratta di una sanzione disciplinare o di licenziamento, inviarne una copia al lavoratore per raccomandata, facendo riferimento al suo rifiuto di riceverla (o di firmarla per ricevuta) alla presenza dei testimoni.

Per maggiori info e consulenze: info@studiolegalebrambilla.mi.it

Se hai bisogno di una consulenza contattaci