Come noto, con la legge di Bilancio 2017 sono state previste le disposizioni inerenti al nuovo istituto dell’A.P.E. (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica).
L’A.P.E. – che avrà decorrenza dal 1 maggio 2017 e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 – consiste in un prestito corrisposto a quote mensili (per un importo massimo di 1.500 euro al mese, per dodici mensilità nell’arco di un anno), a un soggetto in possesso di specifici requisiti, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Il prestito erogato verrà restituito dal soggetto beneficiario a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, mediante rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
Il prestito potrà essere richiesto dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero alla Gestione Separata che, al momento della richiesta:
- abbiano un’età anagrafica minima di 63 anni;
- possano maturare il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni;
- abbiano diritto a una pensione che, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’A.P.E. richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
Si noti bene: non possono ottenere l’APE coloro, invece, che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
La legge di Bilancio 2017, ai commi dal 179 al 186, ha altresì disciplinano un ulteriore trattamento agevolato (A.P.E. sociale) in favore dei seguenti soggetti:
- coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura dei licenziamenti individuali (art. 7, L. n. 604/1966), e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, all’interno delle professioni indicate nell’allegato C annesso alla stessa Legge n. 232/2016 che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L’A.P.E. sociale potrà venir richiesta solo alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetterà a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Anche in questo caso, l’erogazione che avverrà mensilmente, dovrà avere un importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (in ogni caso nel limite massimo mensile di 1.500 euro).
L’indennità in esame non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.