Come noto, l’articolo 1 commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016) ha previsto delle agevolazioni fiscali per le c.d. retribuzioni premiali.
In particolare tale legge ha reintrodotto con decorrenza dal 2016 un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% per tutti i premi di produttività del settore privato con l’estensione del suddetto beneficio anche alla partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori.
È stata inoltre prevista la possibilità per i lavoratori su loro specifica richiesta di ricevere premi anche sotto forma di benefit detassati.
Ora, in data 25 marzo 2016, è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un decreto, successivamente pubblicato in data 16 maggio 2016, con il quale sono state indicate le modalità di applicazione delle suddette agevolazioni.
Anche l’Agenzia delle Entrate, con circolare n.28/E del 15 giugno 2016, tornando sulla questione, ha reso i dovuti chiarimenti.
In particolare, con estremo dettaglio, è intervenuta in materia di:
- premi di risultato e somme derivanti dalla partecipazione agli utili
- beni e servizi (benefit) non soggetti a tassazione vale a dire il cosiddetto welfare aziendale: prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente;
- opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio;
- somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione (voucher e buoni pasto);
- beni e servizi (benefit) erogati in sostituzione di premi.
A tal fine si invita a leggere per maggiori dettagli la suddetta circolare reperibile integralmente al seguente link.