La suprema Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a stabilire se sia annullabile la conciliazione sottoscritta in sede sindacale dal lavoratore che è stato dolosamente indotto alla sottoscrizione attraverso omissioni perpetrate scientemente a suo danno, del datore di lavoro.
Ebbene, con sentenza n. 8260/2017 la Cassazione ha accolto le censure del lavoratore poiché ha ritenuto che, anche nel contratto di lavoro, il silenzio serbato da una delle parti (in questo caso il datore, parte forte del rapporto) in ordine a situazioni di interesse per l’altra parte, inserendosi in un complesso comportamentale preordinato con malizia o astuzia, e volto a determinare con l’inganno l’errore del deceptus, integra gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c. (Cass. 17 maggio 2012, n. 7751), così costituendo causa di annullabilità dell’accordo siglato in sede sindacale.