In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., può il lavoratore rifiutarsi di eseguire la propria prestazione lavorativa?
Sì.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda: Cass. sez. lav., 19 gennaio 2016, n. 836) il lavoratore, quando il datore di lavoro viola tutti gli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 e dalle normative specifiche vigenti quali il decreto legislativo 81/2008 (modificato in parte dal decreto legislativo 106/2009), non solo è legittimato, a fronte dell’altrui inadempimento, a rifiutarsi di eseguire la propria prestazione, ma allo stesso tempo conserva il diritto alla retribuzione, in quanto non possono derivare conseguenze a lui sfavorevoli (quali la mancata retribuzione) in ragione della condotta inadempiente del datore.
Per completezza, si ricorda come gli obblighi derivanti dall’art. 2087 c.c., in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza, si sostanzino principalmente in:
- Un obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
- Un obbligo di prevenzione da concretizzarsi nell’adozione di tutte le misure di sicurezza tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all’esperienza e alla tecnica.